Art. 25 · Procedura di cancellazione di quote

Art. 25

Procedura di cancellazione di quote

In vigore dal 17 ott 2023
Procedura di cancellazione di quote 1.   Lo Stato membro che, a causa della chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio volume totale da mettere all’asta a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo all’anno della chiusura per mezzo del modello di cui all’allegato II del presente regolamento. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione entro il 31 maggio di un dato anno il numero esatto di quote da cancellare nel periodo dal 1o settembre al 31 dicembre di tale anno. Se il volume totale di quote da cancellare in tale periodo supera i cinque milioni di quote, tale volume è distribuito nel periodo tra il 1o settembre di tale anno e il 31 agosto dell’anno successivo. Lo Stato membro interessato effettua la prima notifica a norma del presente comma al più tardi due anni dopo la notifica di cui al primo comma. 2.   Lo Stato membro che, in caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, non intende cancellare quote a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE comunica alla Commissione i motivi per non procedere alla cancellazione nella sua relazione a norma dell’ della stessa direttiva. 3.   Il volume di quote da cancellare a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814 nei periodi di cui al paragrafo 1, secondo comma, dal volume che lo Stato membro deve mettere all’asta stabilito a norma dell’ del presente regolamento. 4.   La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell’allegato II, tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato.
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