Art. 19 · Requisiti per l’ammissione all’asta

Art. 19

Requisiti per l’ammissione all’asta

In vigore dal 17 ott 2023
Requisiti per l’ammissione all’asta 1.   I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato da una piattaforma d’asta che sono soggetti di cui all’, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma in questione senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti prescritti per l’ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote sul mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2; b) la piattaforma d’asta riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l’osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza. 2.   I soggetti che non sono né membri né partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta, ma che sono legittimati ai sensi dell’, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se: a) hanno sede nell’Unione, o sono gestori, operatori aerei, società di navigazione o soggetti regolamentati; b) detengono un conto designato del registro dell’Unione; c) detengono un conto bancario designato; d) designano almeno un rappresentante dell’offerente di cui all’, paragrafo 3, secondo comma; e) forniscono alla piattaforma interessata, in ottemperanza alle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l’identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l’offerente), la tipologia dell’offerente, la natura del prodotto messo all’asta, l’entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna; f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere al momento della scadenza; g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l’osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell’; h) rispondono ai requisiti di cui all’, paragrafo 1.
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