Art. 18
Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all’asta
In vigore dal 17 ott 2023
Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all’asta
1. I seguenti soggetti sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta:
a)
il gestore, l’operatore aereo, la società di navigazione o il soggetto regolamentato titolare di un conto di gestore nel registro dell’Unione aperto a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122, che presenta l’offerta per conto proprio, nonché l’eventuale impresa madre o le eventuali imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore, l’operatore aereo, la società di navigazione o il soggetto regolamentato;
b)
le imprese d’investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che presentano un’offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
c)
gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) che presentano un’offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
d)
raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che presentano un’offerta per conto proprio e che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;
e)
organismi pubblici o enti di proprietà pubblica degli Stati membri che controllano soggetti di cui alla lettera a).
I gestori, gli operatori aerei e le società di navigazione possono partecipare solo alle aste di quote di cui agli , mentre i soggetti regolamentati possono partecipare solo alle aste di cui all’, anche quando si avvalgono dei servizi di soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), per far presentare un’offerta per loro conto.
2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti cui si applica l’esenzione di cui all’, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE e autorizzati a norma dell’ del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consente all’autorità nazionale competente di autorizzarli a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.
3. Quando presentano un’offerta per conto dei propri clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, si accertano che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
i clienti sono soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta a norma dei paragrafi 1 o 2;
b)
essi dispongono, o disporranno con debito anticipo rispetto all’inizio del periodo d’offerta, di adeguate procedure e disposizioni contrattuali interne al fine di:
i)
gestire le offerte dei loro clienti, in particolare la presentazione delle offerte, la riscossione del pagamento e il trasferimento delle quote;
ii)
impedire il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti al settore aziendale incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto;
iii)
assicurare che i loro clienti che a loro volta presentano offerte per conto dei propri clienti siano conformi alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, e al presente paragrafo ed esigano l’osservanza delle stesse prescrizioni da parte dei loro clienti. Nel caso di altri clienti lungo la catena commerciale che presentano offerte per conto dei propri clienti, il cliente direttamente precedente esige l’osservanza di tali prescrizioni dal cliente successivo nella catena.
La piattaforma interessata deve potersi avvalere di controlli svolti dai soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo, dai loro clienti o dai clienti dei loro clienti ai sensi del presente paragrafo.
I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere in grado di dimostrare alla piattaforma d’asta, su sua richiesta a norma dell’, paragrafo 5, lettera d), che le condizioni indicate nel primo comma del presente paragrafo, lettere a) e b), sono soddisfatte.
4. I soggetti indicati di seguito non sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all’asta, né partecipano alle aste per il tramite di uno o più soggetti ammessi all’asta a norma degli , per proprio conto o per conto di terzi, se nell’ambito delle aste di cui trattasi fungono da:
a)
responsabile del collocamento;
b)
piattaforma d’asta, compresi eventuali sistemi di compensazione e di regolamento ad essa collegati;
c)
soggetti in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull’amministrazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d)
soggetti che lavorano per i soggetti di cui alle lettere a) e b).
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