Art. 13 · Volumi annui e calendari per singole aste di quote per l’edilizia, il trasporto stradale e ulteriori settori

Art. 13

Volumi annui e calendari per singole aste di quote per l’edilizia, il trasporto stradale e ulteriori settori

In vigore dal 17 ott 2023
Volumi annui e calendari per singole aste di quote per l’edilizia, il trasporto stradale e ulteriori settori 1.   Il volume di quote di cui all’articolo 30 bis della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2027 è pari al volume di quote determinato a norma degli articoli 30 quater e 30 quinquies della stessa direttiva. 2.   Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote stabilito a norma del paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell’articolo 30 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. 3.   Il volume di quote di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto delle modifiche in applicazione dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, o degli  nonies e 30 undecies della direttiva 2003/87/CE, o in applicazione dell’articolo 1 bis della decisione (UE) 2015/1814. 4.   La piattaforma d’asta comune, previa consultazione della Commissione, stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d’offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il tipo di prodotto messo all’asta e le date di pagamento e di consegna delle quote da mettere all’asta in ciascun anno civile in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La piattaforma comune pubblica il calendario delle aste per un anno civile entro il 31 luglio dell’anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all’amministratore centrale del registro dell’Unione di registrare la tabella d’asta corrispondente al calendario delle aste in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122. 5.   I volumi d’asta annui di quote di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE sono messi all’asta insieme ai rispettivi volumi annui di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 31 agosto di ogni anno. Il volume annuo iniziale di quote da mettere all’asta nel 2027 in applicazione dell’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE è pari a 350 milioni di quote. 6.   Qualora entro il 30 giugno di un dato anno non sia generato il 75 % dell’importo annuo massimo di proventi di cui all’articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, il volume annuo iniziale di quote da mettere all’asta per il Fondo sociale per il clima è aumentato per il periodo da settembre a dicembre dello stesso anno. Se l’importo annuo massimo di proventi è raggiunto prima di quanto previsto inizialmente nel calendario delle aste, le successive aste di quote per il Fondo sociale per il clima sono sospese con effetto immediato in conformità delle pertinenti disposizioni per la sospensione delle aste di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122. In entrambi i casi, il calendario delle aste è adeguato di conseguenza senza indebito ritardo in conformità dell’, paragrafo 1, per aumentare il numero di quote messe all’asta per il Fondo sociale per il clima nel periodo da settembre a dicembre o per mettere all’asta l’eventuale volume in eccesso per conto degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2830:oj#art-13