Art. 12
Calendario delle singole aste di quote di cui agli articoli 10 e 11 messe all’asta dalla piattaforma comune
In vigore dal 17 ott 2023
Calendario delle singole aste di quote di cui agli messe all’asta dalla piattaforma comune
1. La piattaforma d’asta comune, previa consultazione della Commissione, stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d’offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il tipo di prodotto messo all’asta e le date di pagamento e di consegna delle quote di cui agli da mettere all’asta in singole aste in ciascun anno civile.
2. La piattaforma d’asta comune pubblica il calendario delle aste per un dato anno civile entro il 31 luglio del precedente anno civile per quanto riguarda le quote di cui agli del presente regolamento, o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all’amministratore centrale del registro dell’Unione di registrare la tabella d’asta corrispondente al calendario delle aste in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
3. Il calendario delle aste per le quote di cui agli è stabilito e pubblicato separatamente. Dal 1o gennaio 2025, la piattaforma d’asta comune stabilisce e pubblica calendari congiunti delle aste per le quote di cui agli in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Storico versioni
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