Art. 11
Volumi annui di quote messe all’asta per il trasporto aereo
In vigore dal 17 ott 2023
Volumi annui di quote messe all’asta per il trasporto aereo
1. Il volume di quote per le attività di trasporto aereo di cui all’articolo 3 ter della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta in ogni anno civile corrisponde al volume di quote stabilito in conformità degli articoli 3 quater e 3 quinquies di tale direttiva.
2. Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
3. Eventuali modifiche del volume di quote da mettere all’asta in un determinato anno civile diverse dalle modifiche di cui all’ sono computate nel volume di quote da mettere all’asta nell’anno civile successivo.
4. L’eventuale volume di quote che non può essere messo all’asta in un determinato anno civile a causa dell’arrotondamento disposto dall’, paragrafo 1, è computato nel volume di quote da mettere all’asta nell’anno civile successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2830:oj#art-11