Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014
In vigore dal 17 ott 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è così modificato:
1)
all’articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, la Grecia comunica alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, le domande di aiuto ricevute, nonché le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.»
;
2)
all’articolo 32, paragrafo 3, la lettera (b) è sostituita dalla seguente:
«b)
con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata. Tuttavia, se l’adeguamento consiste nell’aumentare l’importo di una misura mediante finanziamenti nazionali complementari, esso può raggiungere il 50 % della dotazione finanziaria per ogni singola misura in circostanze debitamente giustificate, comunicate alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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