Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ott 2023
All’allegato III, capo C, punto ATCO.OR.C.020, del regolamento (UE) 2015/340, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Le organizzazioni di addestramento devono stabilire e conservare un sistema per documentare le qualifiche professionali e le valutazioni delle tecniche didattiche degli istruttori e dei valutatori, e se del caso le materie che sono abilitati ad insegnare.».
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