Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ott 2023
All’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Nel caso in cui uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione pubblica sul suo sito web l’elenco degli Stati membri che applicano tale deroga. Nel caso in cui uno Stato membro non presenti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/99/CE, i dati relativi agli esami atti a individuare la presenza di Trichine di cui all’allegato IV, capitolo II, del presente regolamento, la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.».
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