Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290
In vigore dal 13 ott 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 è così modificato:
(1)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti sotto forma di anticipi di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all’articolo 32, paragrafo 5, e all’articolo 44, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) prima della realizzazione dell’intero output corrispondente non sono inclusi nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 per l’esercizio finanziario agricolo in cui è stato versato l’anticipo. Tali anticipi sono rendicontati per l’esercizio agricolo in cui l’output è pagato integralmente.
(*1) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).»;"
(2)
al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nel rendicontare gli indicatori di output utilizzati per la verifica dell’efficacia dell’attuazione gli Stati membri includono anche i valori aggregati seguenti:
i)
l’output totale per intervento;
ii)
l’output totale per unità di misura, se sono stabilite varie unità di misura per un intervento;
iii)
in caso di più importi unitari nell’ambito di un intervento, l’output totale è stabilito per ciascuna delle categorie seguenti:
—
ciascuna zona di cui all’articolo 71, paragrafo 2, e all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;
—
ciascun tipo di strumenti di gestione del rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;
—
azioni preparatorie nell’ambito delle strategie Leader di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 e azioni attuative nell’ambito delle strategie Leader di cui al medesimo articolo del regolamento (UE) 2021/2115;
—
ciascuno strumento finanziario di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115;
iv)
l’output totale per indicatore di output;
v)
l’output totale per ciascuna categoria di cui al punto 3, lettera a), punto iii), se pertinente per l’indicatore di output;
vi)
l’output totale per tipo di intervento, se del caso;
vii)
l’output totale per unità di misura e, se del caso, l’output totale con un’unità di misura comune, se l’indicatore di output o il tipo di intervento comprende diversi interventi il cui output è misurato con unità di misura diverse;
viii)
il numero di destinatari finali del sostegno sotto forma di strumenti finanziari, per intervento e indicatori di output interessati;»;
(3)
il punto 3, lettera b), punto i), è così modificato:
a)
il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
il valore di questo indicatore è indicato per intervento, per indicatore di output utilizzato per la verifica dell’efficacia dell’attuazione e per tipo di intervento;»;
b)
è inserito il secondo trattino seguente dopo il primo trattino:
«—
il valore di questo indicatore è indicato per ciascuna categoria di cui al punto 3, lettera a), punto iii), per intervento e per indicatore di output utilizzato per la verifica dell’efficacia dell’attuazione, se gli interventi o gli indicatori di output includono categorie di cui al punto 3, lettera a), punto iii);».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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