Art. 2
Disposizioni transitorie per i periodi contingentali in corso
In vigore dal 12 ott 2023
Disposizioni transitorie per i periodi contingentali in corso
1. I volumi disponibili per il resto dei periodi contingentali in corso il 22 dicembre 2023 sono pari alla differenza tra i volumi contingentali modificati dal presente regolamento e i volumi dei contingenti già assegnati prima di tale data.
2. In caso di aumento del volume, se in data 22 dicembre 2023 i contingenti applicabili in data 21 dicembre 2023 sono esauriti, i nuovi volumi contingentali disponibili sono assegnati agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima del 22 dicembre 2023 è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo dei contingenti tariffari lo consenta, la differenza di dazio già pagata.
3. In caso di riduzione del volume, se in data 22 dicembre 2023 per i contingenti applicabili in data 21 dicembre 2023 è stato immesso in libera pratica un volume superiore al volume contingentale quale modificato dal presente regolamento, gli operatori non sono tenuti a corrispondere alcun dazio supplementare per i volumi contingentali importati che superano il nuovo volume disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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