Art. 2 · Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità di riferimento responsabile

Art. 2

Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità di riferimento responsabile

In vigore dal 12 ott 2023
Determinazione delle emissioni da parte dell’autorità di riferimento responsabile 1.   L’autorità di riferimento responsabile effettua una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società nelle seguenti situazioni: a) la società non ha trasmesso dati aggregati sulle emissioni a livello di società entro il termine di cui all’articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757; b) i dati aggregati sulle emissioni verificati a livello di società di cui all’articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757 non risultano conformi a detto regolamento; c) i dati aggregati sulle emissioni a livello di società non sono riconosciuti conformi in esito alla verifica sulla base del regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (3). 2.   Se, nella relazione di verifica a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore ha concluso che vi sono inesattezze non rilevanti che la società non ha corretto prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l’autorità di riferimento responsabile valuta tali inesattezze e se le reputa rilevanti effettua una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società. 3.   Qualora effettui una stima conservativa dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, l’autorità di riferimento responsabile comunica alla società se e quali rettifiche sono necessarie. La società mette tali informazioni a disposizione del verificatore. 4.   Gli Stati membri istituiscono uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti responsabili dell’approvazione dei piani di monitoraggio e le autorità competenti che ricevono i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, se tali autorità non sono le stesse.
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