Art. 1
Regole sulla comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società
In vigore dal 12 ott 2023
Regole sulla comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società
1. Le società trasmettono all’autorità di riferimento responsabile i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, calcolati conformemente alle regole di monitoraggio di cui all’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757.
2. Le società integrano nei dati aggregati sulle emissioni a livello di società le seguenti informazioni:
a)
dati di identificazione della società e delle navi sotto la sua responsabilità, come segue:
i)
denominazione e tipo di società;
ii)
numero unico d’identificazione IMO della società e del proprietario registrato;
iii)
paese di registrazione della società, come registrato nel regime IMO relativo al numero unico d’identificazione della società e del proprietario registrato;
iv)
indirizzo della società;
v)
nome, qualifica, indirizzo professionale, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente;
vi)
autorità di riferimento responsabile;
vii)
elenco di navi le cui emissioni di gas a effetto serra rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che sono sotto la responsabilità della società nel periodo di riferimento, compresi, per ciascuna nave, il numero di identificazione IMO della nave, il numero unico d’identificazione IMO della società e del proprietario registrato, e il periodo durante il quale la nave era sotto la responsabilità della società;
b)
dati relativi alla verifica, come segue:
i)
nome del verificatore;
ii)
indirizzo del verificatore;
iii)
numero di accreditamento del verificatore;
iv)
organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;
v)
dichiarazione del verificatore;
c)
somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave in conformità dell’allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente e disaggregate per gas a effetto serra;
d)
somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave in conformità dell’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757, calcolate conformemente:
i)
alla parte C, punto 1.1, di detto allegato;
ii)
alla parte C, punti 1.1 e 1.2, di detto allegato;
iii)
alla parte C, punti 1.1, 1.2 e 1.3, di detto allegato;
iv)
alla parte C, punti da 1.1 a 1.4, di detto allegato;
v)
alla parte C, punti da 1.1 a 1.5, di detto allegato;
vi)
alla parte C, punti da 1.1 a 1.6, di detto allegato;
e)
tutte le informazioni pertinenti relative alla metodologia usata per aggregare i dati sulle emissioni a livello di società, comprese le modifiche apportate rispetto al periodo di riferimento precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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