Art. 1 · Regole sulla comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società

Art. 1

Regole sulla comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società

In vigore dal 12 ott 2023
Regole sulla comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società 1.   Le società trasmettono all’autorità di riferimento responsabile i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, calcolati conformemente alle regole di monitoraggio di cui all’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757. 2.   Le società integrano nei dati aggregati sulle emissioni a livello di società le seguenti informazioni: a) dati di identificazione della società e delle navi sotto la sua responsabilità, come segue: i) denominazione e tipo di società; ii) numero unico d’identificazione IMO della società e del proprietario registrato; iii) paese di registrazione della società, come registrato nel regime IMO relativo al numero unico d’identificazione della società e del proprietario registrato; iv) indirizzo della società; v) nome, qualifica, indirizzo professionale, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente; vi) autorità di riferimento responsabile; vii) elenco di navi le cui emissioni di gas a effetto serra rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che sono sotto la responsabilità della società nel periodo di riferimento, compresi, per ciascuna nave, il numero di identificazione IMO della nave, il numero unico d’identificazione IMO della società e del proprietario registrato, e il periodo durante il quale la nave era sotto la responsabilità della società; b) dati relativi alla verifica, come segue: i) nome del verificatore; ii) indirizzo del verificatore; iii) numero di accreditamento del verificatore; iv) organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore; v) dichiarazione del verificatore; c) somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave in conformità dell’allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente e disaggregate per gas a effetto serra; d) somma delle emissioni aggregate totali di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave in conformità dell’allegato II, parte C, del regolamento (UE) 2015/757, calcolate conformemente: i) alla parte C, punto 1.1, di detto allegato; ii) alla parte C, punti 1.1 e 1.2, di detto allegato; iii) alla parte C, punti 1.1, 1.2 e 1.3, di detto allegato; iv) alla parte C, punti da 1.1 a 1.4, di detto allegato; v) alla parte C, punti da 1.1 a 1.5, di detto allegato; vi) alla parte C, punti da 1.1 a 1.6, di detto allegato; e) tutte le informazioni pertinenti relative alla metodologia usata per aggregare i dati sulle emissioni a livello di società, comprese le modifiche apportate rispetto al periodo di riferimento precedente.
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