Art. 9
Registrazione dei trattamenti di dati
In vigore dal 12 ott 2023
Registrazione dei trattamenti di dati
1. L’Agenzia provvede alla registrazione di tutti i trattamenti di dati. Le registrazioni contengono le informazioni seguenti:
a)
lo scopo della richiesta di accesso al repertorio;
b)
l’identificazione dell’utente autorizzato che estrae i dati;
c)
la data e l’ora esatta dei trattamenti dei dati;
d)
l’identificazione del personale autorizzato che effettua la ricerca.
2. L’Agenzia utilizza le registrazioni dei trattamenti di dati esclusivamente per il controllo della liceità dell’accesso alle informazioni e per garantire l’integrità e la security dei dati. Le registrazioni contengono i dati strettamente necessari a tal fine, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati di cui all’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all’ del regolamento (UE) 2018/1725. Le registrazioni sono cancellate dopo la conclusione della procedura di controllo o al più tardi dopo un anno.
3. Alla Commissione e alle autorità nazionali competenti è consentito, su loro richiesta, l’accesso alle registrazioni al fine di valutare la liceità dell’accesso alle informazioni, controllare la liceità dei trattamenti dei dati e garantire l’integrità e la security dei dati.
Storico versioni
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