Art. 9 · Registrazione dei trattamenti di dati

Art. 9

Registrazione dei trattamenti di dati

In vigore dal 12 ott 2023
Registrazione dei trattamenti di dati 1.   L’Agenzia provvede alla registrazione di tutti i trattamenti di dati. Le registrazioni contengono le informazioni seguenti: a) lo scopo della richiesta di accesso al repertorio; b) l’identificazione dell’utente autorizzato che estrae i dati; c) la data e l’ora esatta dei trattamenti dei dati; d) l’identificazione del personale autorizzato che effettua la ricerca. 2.   L’Agenzia utilizza le registrazioni dei trattamenti di dati esclusivamente per il controllo della liceità dell’accesso alle informazioni e per garantire l’integrità e la security dei dati. Le registrazioni contengono i dati strettamente necessari a tal fine, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati di cui all’articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e all’ del regolamento (UE) 2018/1725. Le registrazioni sono cancellate dopo la conclusione della procedura di controllo o al più tardi dopo un anno. 3.   Alla Commissione e alle autorità nazionali competenti è consentito, su loro richiesta, l’accesso alle registrazioni al fine di valutare la liceità dell’accesso alle informazioni, controllare la liceità dei trattamenti dei dati e garantire l’integrità e la security dei dati.
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