Art. 8 · Modalità di diffusione delle informazioni

Art. 8

Modalità di diffusione delle informazioni

In vigore dal 12 ott 2023
Modalità di diffusione delle informazioni 1.   Su richiesta di una parte interessata, l’Agenzia può fornirle le informazioni contenute nel repertorio alle specifiche condizioni di utilizzo di cui al presente articolo. 2.   La richiesta di diffusione delle informazioni contenute nel repertorio è presentata nella forma e secondo le modalità stabilite dall’Agenzia. 3.   Quando riceve una richiesta, l’Agenzia verifica che: a) la richiesta sia stata presentata da una parte interessata; e che b) la parte interessata dimostri che le informazioni richieste sono strettamente necessarie per le operazioni della medesima. 4.   L’Agenzia valuta se la richiesta sia giustificata e, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, fornisce alla parte interessata le informazioni richieste. 5.   L’Agenzia fornisce le informazioni richieste alla parte interessata esclusivamente alle condizioni seguenti: a) la parte interessata non ottiene l’accesso all’intero contenuto del repertorio; b) le informazioni sono strettamente necessarie per le operazioni della parte interessata; c) non sono diffusi dati personali, a meno che tali dati non riguardino la parte interessata stessa o che tale diffusione non sia strettamente necessaria per l’esecuzione delle operazioni della parte interessata. 6.   L’Agenzia mette a disposizione degli utenti autorizzati un elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni da essa intraprese. 7.   La parte interessata: a) utilizza le informazioni soltanto per lo scopo indicato nel modulo di richiesta; b) non divulga le informazioni ricevute senza avere ottenuto l’autorizzazione in tal senso da parte degli utenti autorizzati; c) adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni ricevute.
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