Art. 6
Formati e standard delle informazioni
In vigore dal 12 ott 2023
Formati e standard delle informazioni
1. Gli utenti autorizzati trasmettono, aggiornano periodicamente e scambiano informazioni tramite il repertorio sulla base di formati delle informazioni convenuti di comune accordo e proposti dall’Agenzia.
2. I formati delle informazioni sono standardizzati per ciascuna categoria di informazioni. Gli utenti autorizzati trasmettono gli elementi di informazione al repertorio unicamente nel formato delle informazioni proprio della singola categoria di informazioni.
3. L’elenco delle categorie degli elementi di informazione figura nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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