Art. 15
Limitazioni
In vigore dal 12 ott 2023
Limitazioni
1. I titolari del trattamento possono limitare l’esercizio dei diritti degli interessati solo nella misura e per il tempo strettamente necessari per salvaguardare la sicurezza dell’aviazione civile. L’esercizio dei diritti degli interessati può subire limitazioni solo nelle situazioni seguenti:
a)
indagini, ispezioni o attività di monitoraggio in corso di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139 svolte dall’Agenzia nell’ambito delle sue competenze o dalle autorità competenti secondo quanto previsto dal diritto nazionale o dell’Unione;
b)
procedimenti in corso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea o a qualsiasi altro organo giurisdizionale competente a norma del diritto nazionale o internazionale.
2. Qualora siano i titolari del trattamento, anche la Commissione e l’Agenzia possono, nel caso di indagini sulla security informatica in corso che abbiano un impatto diretto o indiretto sul funzionamento del repertorio, limitare l’esercizio dei diritti degli interessati solo nella misura e per il tempo strettamente necessari per salvaguardare la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Tutte le limitazioni sono soggette a una valutazione della necessità e proporzionalità e hanno portata e durata limitate.
4. L’interessato il cui esercizio dei diritti subisce limitazioni è informato dei motivi e della portata delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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