Art. 12 · Trattamento dei dati personali conservati nel repertorio

Art. 12

Trattamento dei dati personali conservati nel repertorio

In vigore dal 12 ott 2023
Trattamento dei dati personali conservati nel repertorio 1.   I dati personali conservati nel repertorio sono trattati unicamente per assicurare la cooperazione tra gli utenti autorizzati necessaria per l’esecuzione dei rispettivi compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme. Il trattamento è limitato alla misura necessaria allo svolgimento di detti compiti e a quanto strettamente necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti. 2.   I dati personali sono consultati e trattati conformemente alle specifiche tecniche del repertorio. 3.   Gli obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita sono presi in considerazione sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso. 4.   L’Agenzia effettua riesami periodici per assicurare l’efficacia di tutte le misure di salvaguardia della protezione dei dati attuate.
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