Art. 9
Controllo della conformità ai requisiti minimi di commercializzazione del luppolo importato
In vigore dal 10 ott 2023
Controllo della conformità ai requisiti minimi di commercializzazione del luppolo importato
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno, i risultati dei controlli della conformità ai requisiti minimi di commercializzazione effettuati nel corso dell’anno precedente a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
2. Lo Stato membro che constati che le caratteristiche di un prodotto derivato dal luppolo non sono conformi alle indicazioni contenute nell’attestato di equivalenza che lo accompagnano è tenuto a informare la Commissione.
La Commissione può decidere di escludere l’organismo che ha rilasciato l’attestato di equivalenza per tali prodotti dall’elenco di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
3. Le notifiche di cui al paragrafo 2 e le relazioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 sono effettuate tramite il sistema di notifica istituito dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (43) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (44).
Storico versioni
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