Art. 8 · Sospensione e riduzione dei dazi all’importazione per i melassi

Art. 8

Sospensione e riduzione dei dazi all’importazione per i melassi

In vigore dal 10 ott 2023
Sospensione e riduzione dei dazi all’importazione per i melassi Se i prezzi cif rappresentativi dei melassi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e il dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 superano 8,21 EUR/100 kg, il dazio all’importazione è sospeso o ridotto all’importo constatato dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui a tale articolo. Qualora la sospensione dei dazi all’importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato dei melassi nell’Unione, si può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.
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