Art. 6 · Costituzione di una garanzia per l’importazione di mais vitreo

Art. 6

Costituzione di una garanzia per l’importazione di mais vitreo

In vigore dal 10 ott 2023
Costituzione di una garanzia per l’importazione di mais vitreo In deroga all’articolo 211, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, per il mais vitreo l’importatore costituisce, presso l’autorità doganale, una garanzia specifica, salvo nel caso in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
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