Art. 2
Norme specifiche per le importazioni di riso Basmati
In vigore dal 10 ott 2023
Norme specifiche per le importazioni di riso Basmati
1. La presente sezione si applica al riso Basmati semigreggio di cui ai codici 1006 20 17 e 1006 20 98, delle seguenti varietà:
a)
Basmati 217;
b)
Basmati 370;
c)
Basmati 386;
d)
Kernel (Basmati);
e)
Pusa Basmati;
f)
Ranbir Basmati;
g)
Super Basmati;
h)
Taraori Basmati (HBC-19);
i)
Tipo-3 (Dehradun).
2. Nonostante le aliquote dei dazi all’importazione stabilite nella tariffa doganale comune, il riso Basmati di cui al paragrafo 1 beneficia di un dazio zero all’importazione alle condizioni stabilite nella presente sezione quando accompagnato da un titolo d’importazione rilasciato a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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