Art. 42
Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo dopo l’immissione in libera pratica nell’Unione
In vigore dal 10 ott 2023
Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo dopo l’immissione in libera pratica nell’Unione
In caso di rivendita o di frazionamento di una spedizione di prodotti del settore del luppolo, dopo l’immissione in libera pratica nell’Unione, il prodotto dev’essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell’attestato di equivalenza o dell’estratto, nonché il nome dell’organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.
Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall’attestato di equivalenza o dall’estratto:
a)
per il luppolo in coni:
i)
designazione del prodotto;
ii)
peso lordo;
iii)
luogo di produzione;
iv)
anno di raccolta;
v)
varietà;
vi)
paese di origine;
vii)
contrassegni e numeri di cui alla casella 9 dell’attestato di equivalenza;
b)
per i prodotti derivati dal luppolo, in aggiunta alle indicazioni di cui alla lettera a): il luogo e la data di trasformazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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