Art. 41 · Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione

Art. 41

Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione

In vigore dal 10 ott 2023
Frazionamento delle spedizioni dei prodotti derivati dal luppolo prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione 1.   Qualora, prima di essere immessa in libera pratica nell’Unione, una spedizione che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della spedizione viene compilato un estratto dell’attestato. In tal caso, l’attestato di equivalenza è sostituito dal numero di estratti necessario. Ciascun estratto è redatto dall’interessato in un originale su un formulario conforme al modello di cui all’allegato XV, secondo le disposizioni figuranti all’allegato XVI, ed è inviato alle autorità doganali. 2.   L’autorità doganale annota di conseguenza l’originale dell’attestato di equivalenza e vidima l’originale dell’estratto. A tal fine l’autorità doganale iscrive i quantitativi indicati negli estratti nelle caselle all’uopo previste sull’attestato di equivalenza e conferma la dicitura o conferma, se previsto dalle disposizioni amministrative nazionali, i quantitativi indicati dal dichiarante nelle sezioni corrispondenti. Le autorità doganali conservano l’originale dell’attestato di equivalenza annotato e dell’estratto vidimato, inviano una copia dell’attestato annotato e di ciascun estratto vidimato all’autorità di certificazione competente dello Stato membro e restituiscono una copia di ciascun estratto all’operatore interessato.
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