Art. 40
Procedure doganali e conservazione degli attestati di equivalenza
In vigore dal 10 ott 2023
Procedure doganali e conservazione degli attestati di equivalenza
Per i prodotti del settore del luppolo, quando sono presentati in dogana conformemente all’articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 o al più tardi prima della loro immissione in libera pratica nell’Unione, l’originale del relativo attestato di equivalenza è presentato alle autorità doganali, che lo vidimano e lo conservano.
Le autorità doganali trasmettono, se disponibile, una copia elettronica dell’attestato di equivalenza all’autorità competente dello Stato membro tramite il quale il prodotto è introdotto nel territorio doganale dell’Unione.
Una copia dell’attestato di equivalenza vidimato rilasciato dall’autorità competente del paese terzo è restituita all’importatore, che deve conservarla per almeno 3 anni.
Storico versioni
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