Art. 39
Etichettatura degli imballaggi dei prodotti del settore del luppolo
In vigore dal 10 ott 2023
Etichettatura degli imballaggi dei prodotti del settore del luppolo
1. Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali dell’Unione:
a)
designazione del luppolo o del prodotto derivato dal luppolo;
b)
indicazione della varietà o delle varietà;
c)
paese di origine;
d)
contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell’attestato di equivalenza o dell’estratto.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull’imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.
Storico versioni
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