Art. 38 · Attestato di equivalenza dei prodotti importati del settore del luppolo

Art. 38

Attestato di equivalenza dei prodotti importati del settore del luppolo

In vigore dal 10 ott 2023
Attestato di equivalenza dei prodotti importati del settore del luppolo 1.   L’attestato di equivalenza è rilasciato per ogni spedizione in un originale e una copia su un formulario conforme al modello di cui all’allegato XIV, nel modo stabilito nell’allegato XVI. 2.   L’attestato di equivalenza è valido solo se è debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi di cui all’elenco stilato e reso pubblico dalla Commissione conformemente all’, paragrafo 3. 3.   L’attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro o la firma elettronica dell’organismo emittente. L’attestato di equivalenza può essere archiviato ed essere reso disponibile nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.
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