Art. 34 · Adeguamento del dazio all’importazione per lo zucchero greggio importato

Art. 34

Adeguamento del dazio all’importazione per lo zucchero greggio importato

In vigore dal 10 ott 2023
Adeguamento del dazio all’importazione per lo zucchero greggio importato Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all’allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, si discosta dal rendimento stabilito per la qualità tipo, il dazio doganale per i prodotti di cui ai codici NC 1701 12 10, 1701 13 10 e 1701 14 10, e il dazio addizionale per i prodotti di cui ai codici NC 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 e 1701 14 90 che devono essere riscossi per 100 kg del suddetto zucchero greggio, sono calcolati moltiplicando il corrispondente dazio fissato per lo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.
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