Art. 33
Calcolo del dazio addizionale all’importazione di cui agli articoli 26 e 27
In vigore dal 10 ott 2023
Calcolo del dazio addizionale all’importazione di cui agli
Se la differenza tra il prezzo limite determinato conformemente all’ nel caso di determinati prodotti derivati dallo zucchero e conformemente all’ nel caso dei melassi e il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata:
a)
è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
b)
è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell’importo che supera il 10 %;
c)
è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell’importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
d)
è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell’importo che supera il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
e)
è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell’importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).
Storico versioni
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