Art. 30 · Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all’importazione

Art. 30

Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all’importazione

In vigore dal 10 ott 2023
Disposizioni relative alle prove, alla garanzia, allo svincolo della garanzia e al recupero dei dazi all’importazione 1.   L’importo dei dazi addizionali all’importazione per ciascuno dei tipi di melassi di cui all’ e dei prodotti derivati dallo zucchero di cui all’ è stabilito sulla base del prezzo cif all’importazione della spedizione considerata, conformemente all’. Per i melassi il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata sarà convertito nel prezzo dei melassi della qualità tipo conformemente all’. Nel caso dello zucchero bianco e greggio, il prezzo cif all’importazione della spedizione considerata è convertito, a seconda dei casi, nel prezzo equivalente dello zucchero della qualità tipo di cui, rispettivamente, alla parte B, punto II, e alla parte III dell’allegato III del regolamento (UE) n. 1308/2013, o nel prezzo equivalente per il prodotto di cui al codice NC 1702 90 95. 2.   Quando il prezzo cif all’importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo cif rappresentativo determinato conformemente agli , l’importatore presenta alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione almeno i seguenti documenti giustificativi: a) il contratto di acquisto o qualsiasi altro documento equivalente; b) il contratto di assicurazione per la spedizione; c) la fattura; d) il certificato di origine (se del caso); e) il contratto di trasporto; f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico. Per la verifica del prezzo cif all’importazione della spedizione considerata, le autorità dello Stato membro d’importazione possono richiedere qualsiasi altra informazione e documento che ritengano necessario. 3.   Nel caso contemplato al paragrafo 2, l’importatore è tenuto a costituire la garanzia di cui agli articoli da 89 a 100 del regolamento (UE) n. 952/2013, per un importo pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi e l’importo del dazio addizionale all’importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all’importazione della spedizione considerata cif. 4.   L’importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, per fornire la prova che la spedizione è stata smaltita in condizioni che confermano la correttezza delle informazioni di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti, la garanzia costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dalle autorità doganali di non oltre tre mesi previa richiesta debitamente motivata dell’importatore. Se i prodotti sono soggetti al regime dell’uso finale, si applica l’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. La garanzia costituita è svincolata nella misura in cui sono presentate alle autorità doganali prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la garanzia viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali all’importazione. 5.   Se in occasione di una verifica le autorità doganali constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L’importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione dei prodotti in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d’interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
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