Art. 20
Garanzia per l’importazione
In vigore dal 10 ott 2023
Garanzia per l’importazione
1. Per il frumento (grano) tenero di qualità alta, la garanzia specifica di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2835 da costituire presso l’autorità doganale alla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica nell’Unione è pari a 95 EUR per tonnellata.
2. Per il frumento (grano) duro, l’importo della garanzia specifica di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica nell’Unione, fra il dazio all’importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR per tonnellata.
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