Art. 12 · Comunicazione dei quantitativi

Art. 12

Comunicazione dei quantitativi

In vigore dal 10 ott 2023
Comunicazione dei quantitativi Gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue: a) entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, i quantitativi per i quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare; b) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare; c) in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all’annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli, nonché il nome e l’indirizzo dei titolari dei titoli annullati; d) l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica con l’indicazione del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità. Le notifiche sono effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (22) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione. (23)
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