Art. 8

Art. 8

In vigore dal 9 ott 2023
1.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’, paragrafo 1, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro; e b) collaborare con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a). 2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soggetto alle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all’ della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini del presente paragrafo, tali comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri. 3.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 4.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (5), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e della direttiva 2014/65/UE (7), e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione svolti ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento. 6.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento e per un’effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nella sua applicazione.
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