Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ott 2023
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I. 3.   Nell’allegato I figurano le persone naturali o giuridiche, le entità o gli organismi: a) responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan, o che dimostrano di sostenerle o ne traggono vantaggio o vi hanno partecipato direttamente o indirettamente; b) ostacolando o compromettendo gli sforzi volti a riprendere la transizione politica in Sudan; c) ostacolando la fornitura, l’accesso o la distribuzione di assistenza umanitaria in Sudan, inclusi agli attacchi agli operatori sanitari e umanitari e il sequestro e la distruzione di infrastrutture e beni umanitari o sanitari; d) coinvolti nella pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Sudan che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli omicidi e le menomazioni, gli stupri e altre gravi forme di violenza sessuale e di genere, i rapimenti e gli sfollamenti forzati; e) associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere da a) a d).
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