Art. 11

Art. 11

In vigore dal 9 ott 2023
1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o richiesta analoga, ad esempio una richiesta di compensazione o una richiesta coperta da garanzia, segnatamente una richiesta di proroga o di pagamento di un’obbligazione, di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a). 2.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che intende esercitare tale diritto. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
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