Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 ott 2023
1.   Gli alimenti non conformi alle disposizioni di cui all’allegato I applicabili a decorrere dalla rispettiva data ivi indicata che sono stati immessi legalmente sul mercato prima della rispettiva data di applicazione possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. 2.   Gli additivi alimentari nitrito di potassio (E 249) e/o nitrito di sodio (E 250) e/o nitrato di sodio (E 251) e/o nitrato di potassio (E 252) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 29 ottobre 2023 ma che non sono conformi ai limiti massimi per il piombo, il mercurio e l’arsenico stabiliti nell’allegato II applicabili a decorrere dal 29 ottobre 2023 possono essere aggiunti agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino al 29 aprile 2024. 3.   Gli alimenti contenenti gli additivi alimentari nitrito di potassio (E 249) e/o nitrito di sodio (E 250) e/o nitrato di sodio (E 251) e/o nitrato di potassio (E 252), che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 29 ottobre 2023 ma che non sono conformi ai limiti massimi per il piombo, il mercurio e l’arsenico stabiliti nell’allegato II applicabili a decorrere dal 29 ottobre 2023, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 29 aprile 2024 e possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2108:oj#art-3