Art. 5 · Documentazione, dovere di informazione e conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione

Art. 5

Documentazione, dovere di informazione e conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione

In vigore dal 5 ott 2023
Documentazione, dovere di informazione e conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione 1.   L’autorità di rilascio dell’omologazione assicura che le prove effettuate in conformità dell’ siano documentate e che i verbali di prova siano messi a disposizione della Commissione, del costruttore dei veicoli interessati e, su richiesta, delle altre autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato e di terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione (6). 2.   Entro dieci mesi dall’inizio della prova l’autorità di rilascio dell’omologazione conclude se la verifica in servizio abbia individuato la mancata corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli in servizio e i valori registrati nei certificati di conformità, o la presenza di strategie artificiali. 3.   Le conclusioni dell’autorità di rilascio dell’omologazione in conformità del paragrafo 2 si applicano a tutti i veicoli della famiglia di verifica in servizio interessata o, se basate sui risultati delle prove di resistenza all’avanzamento, a tutti i veicoli della famiglia di resistenza all’avanzamento interessata, che sono stati immessi in servizio per la prima volta nell’Unione.
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