Art. 4 · Prove di verifica in servizio

Art. 4

Prove di verifica in servizio

In vigore dal 5 ott 2023
Prove di verifica in servizio 1.   Per ciascuna famiglia di verifica in servizio selezionata in conformità dell’, l’autorità di rilascio dell’omologazione seleziona, ai fini delle prove di cui al paragrafo 2, veicoli in servizio il cui stato è rappresentativo di una manutenzione e un uso adeguati e le cui caratteristiche figurano tra quelle registrate nel certificato di conformità. 2.   L’autorità di rilascio dell’omologazione verifica che i valori delle emissioni specifiche di CO2 e del consumo di carburante registrati nei certificati di conformità dei veicoli selezionati in conformità del paragrafo 1 corrispondano alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli in servizio e verifica se sono presenti strategie artificiali, mediante una delle prove seguenti: a) per un numero di veicoli determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica: prove del dinamometro a rulli in conformità degli allegati B6 e B8 del regolamento ONU n. 154; b) per un numero di veicoli determinato sulla base di un metodo di valutazione statistica e appartenente a una famiglia di resistenza all’avanzamento: prova della resistenza all’avanzamento in conformità dell’allegato B4 del regolamento ONU n. 154; c) per un numero congruo di veicoli: prove apposite applicando metodi di prova virtuali o fisici. 3.   L’autorità di rilascio dell’omologazione affida le prove di cui al paragrafo 2 a un servizio tecnico che non ha eseguito, per la famiglia di verifica in servizio interessata, la prova di tipo 1 di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 ai fini dell’omologazione per le emissioni a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o, se del caso, del regolamento (CE) n. 595/2009. 4.   L’autorità di rilascio dell’omologazione valuta i risultati delle prove dei singoli veicoli di prova e stabilisce se i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli in servizio sono superiori ai valori delle emissioni specifiche di CO2 e del consumo di carburante registrati nei certificati di conformità, tenendo conto della valutazione statistica delle prove di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e stabilisce se sono presenti strategie artificiali. 5.   Su richiesta, il costruttore fornisce all’autorità di rilascio dell’omologazione e a qualsiasi soggetto che esegue le prove di verifica in servizio tutte le informazioni, la documentazione e le specifiche tecniche o il supporto necessari per eseguire adeguatamente la verifica in servizio.
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