Art. 4 · Modifiche al regolamento (UE) n. 360/2012

Art. 4

Modifiche al regolamento (UE) n. 360/2012

In vigore dal 4 ott 2023
Modifiche al regolamento (UE) n. 360/2012 Il regolamento (UE) n. 360/2012 è così modificato: 1) l’, paragrafo 2, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;»; b) è inserita la seguente lettera aa): «aa) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, se l’importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;»; c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se un’impresa opera nei settori di cui alle lettere a), aa), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest’ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento.»; 2) l’, paragrafo 3, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura»; b) sono aggiunte le seguenti lettere d), e) ed f): «d) per “prodotti della pesca e dell’acquacoltura” si intendono i prodotti di cui all’, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8); e) per “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura” si intende l’intera serie di operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione; f) “trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco – o della raccolta, nel caso dell’acquacoltura – che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione. (*8)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1). »."
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