Art. 3 · Modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013

Art. 3

Modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013

In vigore dal 4 ott 2023
Modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013 Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applica il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (*6), a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi in conformità del medesimo regolamento. (*6)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) “prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7); b) “produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: tutte le operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione; (*7)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;" 3) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” a favore di attività in quest’ultimo settore concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale di cui allo stesso regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.» ; 4) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se intende concedere un aiuto “de minimis” a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa, in forma scritta o elettronica, circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto “de minimis” è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa sarà usata per determinare se il pertinente massimale “de minimis” è stato raggiunto e se i pertinenti limiti nazionali e settoriali non sono stati superati. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.» .
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