Art. 99
Identificazione degli squali
In vigore dal 4 ott 2023
Identificazione degli squali
1. Fatto salvo l’, sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non devono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.
2. Fatto salvo l’, gli Stati membri provvedono affinché gli squali siano tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati e commercializzati su mercati di prima vendita in modo che le specie siano riconoscibili e identificabile e che le catture, le catture accidentali e, se del caso, il rilascio di esemplari di tali specie possano essere monitorati e registrati.
Storico versioni
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