Art. 97 · Ambito di applicazione

Art. 97

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 ott 2023
Ambito di applicazione La presente sottosezione si applica a tutte le attività di pesca miranti alla cattura di qualunque specie di elasmobranchi, nonché specie di squali e razze, di cui agli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (19), in tutte le GSA di cui all’allegato I del presente regolamento.
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