Art. 94 · Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato

Art. 94

Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato

In vigore dal 4 ott 2023
Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato 1.   Entro il periodo da aprile a giugno, ogni Stato membro stabilisce ogni anno, sulla base dei pareri scientifici forniti dal gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero, un periodo di fermo di almeno due mesi durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. 2.   Il periodo di fermo di cui al paragrafo 1 può essere modificato sulla base dei pareri scientifici forniti dal gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero. 3.   Gli Stati membri possono definire ulteriori restrizioni spaziali o temporali in cui le attività di pesca possono essere vietate o limitate al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame di rombo chiodato.
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