Art. 92 · Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato

Art. 92

Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato

In vigore dal 4 ott 2023
Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato 1.   Gli Stati membri stabiliscono piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza («piani nazionali») intesi ad attuare le disposizioni dell’, che assicurino, in particolare, che le catture e/o lo sforzo di pesca mensili siano rigorosamente monitorati e registrati. 2.   I piani nazionali contengono gli elementi seguenti: a) una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l’attuazione dei piani nazionali; b) una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate; c) piani d’azione per il controllo dei mercati e del trasporto; d) definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco; e) orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l’insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui: i) norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita; ii) misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee; iii) strategie di campionamento; iv) meccanismi di controllo incrociato; f) formazione di ispettori nazionali in vista dell’esecuzione dei compiti di cui all’allegato II. 3.   Entro il 20 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano i piani nazionali alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali piani al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.
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