Art. 91 · Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato

Art. 91

Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato

In vigore dal 4 ott 2023
Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato 1.   Entro il 20 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (GSA 29 di cui all’allegato I). Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM. 2.   L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti: a) numero di immatricolazione CGPM; b) nome precedente (se del caso); c) bandiera precedente (se del caso); d) informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso); e) principali specie bersaglio; f) principale attrezzo da pesca utilizzato per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all’allegato III, sezione C; g) periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso). 3.   Su richiesta della CGPM, gli Stati membri comunicano informazioni sui pescherecci autorizzati a esercitare attività di pesca in un determinato periodo. In particolare, gli Stati membri comunicano i nomi dei pescherecci interessati, il loro numero di identificazione esterno e le possibilità di pesca assegnate a ciascun peschereccio. 4.   Le reti da imbrocco non marcate rinvenute in mare, utilizzate nella pesca del rombo chiodato e abbandonate, sono recuperate a cura delle autorità competenti dello Stato membro costiero. Tali reti vengono confiscate in attesa di identificare il proprietario, o distrutte se il proprietario non può essere identificato. 5.   Ogni Stato membro interessato designa punti di sbarco in cui sono effettuati gli sbarchi e i trasbordi di rombo chiodato catturato nel Mar Nero, conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’elenco di tali punti di sbarco designati è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 novembre di ogni anno. 6.   Ai pescherecci è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei punti di sbarco designati di cui al paragrafo 5, qualsiasi quantitativo di rombo chiodato catturato nel Mar Nero.
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