Art. 87
Comunicazioni relative alle attività di pesca con FAD
In vigore dal 4 ott 2023
Comunicazioni relative alle attività di pesca con FAD
1. Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), gli Stati membri istituiscono un sistema adeguato di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, nonché il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell’anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in ciascuna delle GSA coperte dall’accordo CGPM, come indicato nell’allegato I.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato della CGPM.
5. I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca della lampuga nell’ambito della presente sezione registrano le loro attività di pesca con FAD.
Storico versioni
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