Art. 86 · Autorizzazioni di pesca

Art. 86

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 4 ott 2023
Autorizzazioni di pesca 1.   Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un’autorizzazione di pesca conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sono incluse in un elenco indicante il nome e il numero CFR della nave, che lo Stato membro fornisce alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 luglio di ogni anno. 2.   Le navi di LOA inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un’autorizzazione di pesca. Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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