Art. 77
Misure tecniche e di conservazione
In vigore dal 4 ott 2023
Misure tecniche e di conservazione
Gli Stati membri che partecipano alla pesca dell’occhialone possono sperimentare e adottare attrezzi alternativi o misure di mitigazione per attrezzi o materiali allo scopo di evitare un impatto negativo sul fondale marino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2124:oj#art-77