Art. 77 · Misure tecniche e di conservazione

Art. 77

Misure tecniche e di conservazione

In vigore dal 4 ott 2023
Misure tecniche e di conservazione Gli Stati membri che partecipano alla pesca dell’occhialone possono sperimentare e adottare attrezzi alternativi o misure di mitigazione per attrezzi o materiali allo scopo di evitare un impatto negativo sul fondale marino.
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