Art. 74 · Gestione della capacità di pesca

Art. 74

Gestione della capacità di pesca

In vigore dal 4 ott 2023
Gestione della capacità di pesca 1.   Ai fini del presente articolo, la capacità di pesca di riferimento per gli stock di piccoli pelagici è quella stabilita sulla base degli elenchi dei pescherecci degli Stati membri interessati. Tali elenchi comprendono tutti i pescherecci dotati di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura che praticavano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione nel 2014. 2.   I pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla LOA dell’imbarcazione interessata, sono classificati come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e le acciughe rappresentano almeno il 50 % delle catture in peso vivo. 3.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della flotta di pescherecci dotati di reti da traino o ciancioli e che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione, quali figurano nei registri nazionali della flotta e nel registro CFR, non superi in nessun momento la capacità di pesca di riferimento di cui alla tabella B dell’allegato XII. 4.   Il paragrafo 3 non si applica alle flotte nazionali comprendenti meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici che praticano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici. In tali casi la capacità delle flotte attive non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di GT e kW. 5.   Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all’anno. 6.   I pescherecci che non figurano nell’elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati a pescare o, in deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a conservare a bordo o sbarcare quantitativi superiori al 20 % di acciughe o sardine o di acciughe e sardine se il peschereccio effettua una bordata di pesca nelle GSA 17 e/o 18. 7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni aggiunta, soppressione o modifica dell’elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 non appena si verifica tale aggiunta, soppressione o modifica. Tali modifiche non pregiudicano la capacità di pesca di riferimento di cui al paragrafo 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.
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