Art. 71 · Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN

Art. 71

Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN

In vigore dal 4 ott 2023
Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN 1.   I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nel Mare Adriatico dichiarano tutte le catture e le catture accessorie degli stock di cui all’. L’obbligo di dichiarazione elettronica delle catture si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022, indipendentemente dal peso vivo delle catture, ai pescherecci di LOA superiore a 12 metri. 2.   Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva delle specie di cui all’ effettuano gli sbarchi. Per ciascun punto di sbarco designato gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività durante gli orari di sbarco e trasbordo in tutti i punti di sbarco designati sulla base di un’analisi del rischio. 3.   È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di catture rientranti nell’ambito della presente sezione, pescate utilizzando reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti nel Mare Adriatico, in qualsiasi luogo diverso dai punti di sbarco designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2. 4.   Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco dei punti di sbarco designati in cui è possibile effettuare gli sbarchi degli stock di cui al paragrafo 2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica tali modifiche al segretariato della CGPM.
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